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Il
regolamento del Rotary International stabilisce
che ogni
club ammesso al RI adotti il presente statuto tipo
Statuto del
Rotary Club Roma Castelli Romani
Art. 1 – Definizioni
I termini indicati nel presente
articolo hanno, nel presente statuto, il significato indicato a lato, a
meno che il contesto non indichi altrimenti:
- Consiglio: il consiglio direttivo del
club.
- Regolamento: il regolamento del club.
- Consigliere: un membro del consiglio
direttivo.
- Socio: un socio attivo del club.
- RI: il Rotary International.
- Anno: l’anno rotariano che inizia il 1º
luglio e termina il 30 giugno.
Art. 2 – Nome
Il nome di questa associazione
è Rotary Club Roma Castelli Romani - (Membro del Rotary International)
Art. 3 – Limiti territoriali
I limiti territoriali del club
sono i seguenti: Comuni dei Castelli Romani propriamente detti (Albano
Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Colonna, Frascati, Genzano di Roma,
Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca
di Papa, Rocca Priora), Comuni di Ciampino, di Roma e di Fiumicino.
Art. 4 – Scopo dell’Associazione
Lo scopo del Rotary è di
diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività.
In particolare, esso si propone di:
Primo. Promuovere
e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a
servire l’interesse generale;
Secondo. Informare
ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e
imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo
sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la
collettività;
Terzo. Orientare
l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale
del servizio;
Quarto. Propagare
la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone
esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune
proposito e nella volontà di servire.

Art. 5 – Riunioni
1. Riunioni
ordinarie.
- Giorno e ora.
Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati
nel suo regolamento.
- Cambiamenti.
Per
validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un’altra data
(purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure può
spostarla a un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello
usuale.
- Cancellazioni.
Il
consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di
festa, in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es.
epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo
quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un
limite massimo di tre cancellazioni consecutive.
2. Assemblea
annuale. Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione
dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.
Art. 6 – Compagine dei soci
Requisiti generali.
Il club è composto da persone adulte rispettabili con buona reputazione
professionale.
Tipi di affiliazione.
Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio onorario.
Soci attivi.
Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei
requisiti indicati nell’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary
International. (vedi)
Trasferimento di un ex Rotariano. Un
socio può proporre come socio attivo del club una persona proveniente da un
altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento
dell’attività professionale al di fuori della località in cui ha sede il
club originario. L’ex socio può essere anche proposto dal club di
provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si
trasferisce, non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale
ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.
Doppia affiliazione.
La doppia affiliazione – a due club rotariani, a un club rotariano e a
uno rotaractiano, o come socio attivo e onorario di uno stesso club non è
consentita.
Soci onorari.
- Requisiti.
Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito
dal consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali
rotariani. Tali persone possono essere soci onorari di più di un club.
Diritti e privilegi. I
soci onorari sono esenti dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote
sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno
del club e non rappresentano alcuna categoria professionale, ma hanno il diritto
di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico
diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è
quello di visitarlo senza essere invitati da un Rotariano.
Titolari di cariche pubbliche. I
soci che assumano una carica pubblica a termine, continueranno a rappresentare
la categoria originale anziché quella della carica a termine. Fanno eccezione
alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni di istruzione di
vario livello.
Impiego presso il Rotary International. Possono
essere soci del club anche i dipendenti del RI.
Art. 7 – Classificazione
professionale
1. Provvedimenti
generali.
- Attività principale. Ogni
socio appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale. La
categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa,
società o ente di cui fa parte.
- Rettifiche.
Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o
adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve
essere informato della modifica e ha diritto a esprimere il proprio
parere in proposito.
2. Restrizioni.
Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria che sia già
rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50
soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria,
purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del
club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i
soci pensionati. La categoria di appartenenza di un membro che si trasferisce,
non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola
temporaneamente i limiti numerici di categoria. Se un socio cambia categoria,
può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria
indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 8 – Assiduità
1. Provvedimenti
generali. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni
ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente a una riunione
ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata, o se, dovendo
assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in
maniera soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi,
ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:
- Se entro quattordici (14) giorni prima o
dopo la riunione cui non può partecipare, il socio
- partecipa per almeno il 60% del tempo alla
riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio;
- partecipa alla riunione ordinaria di un club
Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, o di un club
Rotaract o Interact provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario
provvisorio; partecipa a un congresso del RI, a un Consiglio di
legislazione, a un’assemblea internazionale, a un seminario del Rotary per
dirigenti attuali, ex dirigenti e dirigenti entranti del RI, o a qualsiasi
altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale del RI
(o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale), a un
congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI,
a un congresso distrettuale, a un’assemblea distrettuale, a una qualsiasi
riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione
di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione
intracittadina di club regolarmente annunciata;
- si presenta all’ora e nel luogo in cui
avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l’intenzione di
parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;
- partecipa a un progetto di servizio del
club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo
consiglio;
- partecipa a una riunione del consiglio o, se
autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui sia stato
assegnato;
- partecipa tramite un sito web del club a un’attività
interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.
Qualora un socio si trovi al di
fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti
temporali non sono applicabili, così da permettere al socio di prender parte,
in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno
considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante
il soggiorno all’estero.
- Se al momento della riunione, il socio si
trova:
- in viaggio verso o da una delle riunioni
indicate alla lettera (a) (3) del presente comma;
- in servizio nella qualità di dirigente,
membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
- in servizio nella qualità di
rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della
formazione di un nuovo club;
- in viaggio per affari rotariani, in
rappresentanza del RI;
- direttamente e attivamente impegnato in un
progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla
Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di
compensare l’assenza;
- impegnato in attività rotariane
debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la
partecipazione alla riunione.
2. Assenze
prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio, trovandosi in trasferta dal
Paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo, partecipa alle riunioni
di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.
3. Assenze
giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata
se:
- tale assenza si verifica in
conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il
consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che
considera validi e sufficienti.
- l’età del socio e i suoi anni di affiliazione
a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e
il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio
desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.
4. Assenze
dei dirigenti del RI. L’assenza di un socio è giustificata se il
socio è dirigente del RI.
5. Registri
delle presenze. Un socio le cui assenze sono giustificate in base a
quanto indicato dai comma 3 e 4 del presente articolo, non è considerato ai
fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.
Art. 9 – Consiglieri e
dirigenti
Organo direttivo. L’organo
direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in
conformità al regolamento del club.
Autorità.
L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e,
se ha motivi validi, può dichiarare vacante un ufficio.
Decisioni del consiglio.
Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del
club hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l’appello
al club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione
di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 11, comma 6,
fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola
arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto
dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il
numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell’appello sia
stata comunicata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni
prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore defi
nitivo.
Dirigenti. I
dirigenti del club sono: il presidente, il presidente entrante e uno o più
vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente,
presidente entrante e vicepresidenti sono membri di diritto del consiglio,
mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o meno, a seconda di
quanto stabilito dal regolamento del club.
Elezione dei dirigenti.
- Mandato dei dirigenti (presidente escluso)
.
I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e,
tranne il presidente, entrano in carica il 1º luglio immediatamente
successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per
la stessa, o fi no all’elezione e all’insediamento dei loro
successori.
Mandato presidenziale.
Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non
oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui deve
entrare in carica. Il presidente ha l’incarico di presidente entrante durante
l’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente.
Il mandato presidenziale dura un (1) anno, dal 1º luglio al 30 giugno
successivo o fi no all’elezione e all’insediamento di un successore.
Requisiti.
Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del
club. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei
presidenti entranti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia
dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve
inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui
lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il
presidente entrante non può essere presidente del club.

Art. 10 – Quote sociali
Ogni socio è tenuto a pagare una
quota di ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal regolamento, con
l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club,
non devono pagare una seconda quota di ammissione (art. 6, comma 4).
Art. 11 – Durata dell’affiliazione
- Durata.
L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo
cessazione secondo le disposizioni che seguono.
- Cessazione automatica.
- Requisiti.
Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più
i requisiti di appartenenza.
Va però evidenziato che:
- il consiglio può concedere a un socio
che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club,
un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di
visitare un club nella località in cui si trasferisce e farvisi
conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di
appartenenza al club;
- il consiglio può consentire a un socio
che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di
mantenerne l'affiliazione, purché il socio continui a
soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
- Riammissione.
Un
socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla
lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria
precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota
di ammissione.
- Cessazione dell’affiliazione come
socio onorario.
Un socio onorario
cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal
consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere
detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in
qualsiasi momento.
- Cessazione per morosità.
- Procedura.
Un
socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla
scadenza, è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito
scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene
entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria
discrezione, revocare l’affiliazione del socio.
- Riammissione.
Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione
al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio,
tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è
stata nel frattempo occupata (art. 7, comma 2).
Cessazione per assenza abituale.
- Percentuali di assiduità.
Un
socio deve
- partecipare ad almeno il 60% delle
riunioni ordinarie del club, in ciascun semestre;
- partecipare ad almeno il 30% delle
riunioni ordinarie del proprio club in ciascun semestre. I soci che non
soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club, a
meno che non siano dispensati dal consiglio per motivi validi.
- Assenze consecutive.
Un
socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia
dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo
8, comma 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può
essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club.
Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
- Cessazione per altri motivi.
- Motivi validi.
Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione
di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza
al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei
suoi membri.
- Preavviso.
Prima dell’intervento indicato alla lettera (a) del presente comma, il
consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso
scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere
per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie
ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante
raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
- Sospensione della categoria.
Una
volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i
motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio
nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il
termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club
o degli arbitri.
Diritto di appello o cessazione per
decisione arbitrale.
- Preavviso.
Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione,
il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della
decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per
iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di
richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 15.
Riunione per la discussione sull’appello.
In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del
club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21)
giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento
specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A
tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
Mediazione o arbitrato. La
procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo
15.
Appello. In
caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte
le parti e non è soggetta ad arbitrato.
Decisione arbitrale. In
caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non
raggiungono un accordo, del terzo arbitro, ha carattere definitivo per
tutte le parti e non è soggetta ad appello.
Mediazione non riuscita: nel
caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club
o richiedere l’arbitrato secondo quanto sopra indicato.
Decisioni del consiglio. La
decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al
club o di richiesta di arbitrato.
Dimissioni.
Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al
presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il
socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
Perdita dei diritti relativi al patrimonio
sociale. Un socio che cessi, per
qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri
beni appartenenti al club.

Art. 12 – Affari locali,
nazionali e internazionali
Argomenti appropriati. Il
benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa
naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con
tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del
club, in modo che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante,
il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
Neutralità. Il
club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute
durante le sue riunioni i meriti o i difetti di tali candidati.
Apoliticità.
- Comunicati e giudizi.
Il
club non può adottare né diffondere comunicati o giudizi, né prendere
decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura
politica.
Appelli. Il
club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere
lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali
specifici di natura politica.
- 4. Celebrazione delle origini del Rotary.
La
settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23
febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione
mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal
Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui
programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione a
livello locale e globale.
Art. 13 – Riviste rotariane
1. Abbonamento
obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio
centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo secondo
quanto previsto dal regolamento del RI, ogni socio deve abbonarsi alla rivista
ufficiale del Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e
prescritta per il club dal Consiglio centrale per la durata dell’affiliazione.
L’abbonamento va pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l’affiliazione
del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessi di
far parte del club.
2. Riscossione.
Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti
dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del
RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto
stabilito dal Consiglio centrale.
Art. 14 – Accettazione dello
scopo e osservanza dello statuto e del regolamento
Il socio ha diritto ai privilegi
del club solamente dietro il pagamento della quota di ammissione e delle quote
sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei principi del Rotary, quali
sono espressi nello scopo dell’associazione e l’impegno ad osservare lo
statuto e il regolamento di questo club e ad esserne vincolato. Nessun socio
può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento
adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.
Art. 15 – Arbitrato e
Mediazione
- Controversie.
In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o
il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e
che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la
controversia può essere risolta, su richiesta di una parte indirizzata al
segretario, mediante l’intervento di un mediatore o il deferimento ad un
collegio arbitrale.
- Data per lo svolgimento della mediazione o
dell’arbitrato.
In caso di
richiesta di mediazione o di arbitrato, il consiglio, dopo aver sentito le parti
interessate, deve indicare una data per il suo svolgimento non oltre 21 giorni
dalla ricezione della richiesta.
- Mediazione.
La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente
o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di
controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio
centrale del Rotary International o del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come
mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo
rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le
capacità e l’esperienza necessaria.
- Risultato della mediazione.
Il risultato o le decisioni con-cordate tra le parti come conseguenza della
mediazione, vanno trascritte e una copia di esse va conservata da ciascuna
delle parti e dal mediatore, mentre una va inviata al consiglio, e
conservata a cura del segretario. Va anche preparata una dichiarazione
riepilogativa del risultato concordato dalle parti coinvolte per informarne
il club. Ciascuna parte, tramite il presidente o il segretario, può
richiedere un’ulteriore mediazione se l’altra parte non mantenga quanto
concordato.
- Mancato raggiungimento della mediazione.
Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l’arbitrato secondo
quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.
- Arbitrato.
In
caso di richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro, e questi due
nominano il terzo arbitro. Solo chi sia socio di un club può essere nominato
arbitro o terzo arbitro.
- Decisione degli arbitri o del terzo arbitro.
Se viene richiesto l’arbitrato,
la decisione degli arbitri, o, in caso di disaccordo, quella del terzo
arbitro, è finale e vincolante per le parti, e contro di essa non è
ammesso appello.

Art. 16 – Regolamento
Questo club deve adottare un
regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con
le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e
con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti
supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.
Art. 17 – Interpretazione
L’uso del termine
"posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel
presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella
elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e
ottimizzare i tempi di risposta.
Art. 18 – Emendamenti
Modalità. Salvo
per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere
emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento
del RI per l’emendamento del medesimo.
Emendamento degli articoli 2 e 3. Gli
articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere
emendati in qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente il numero
legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, a
condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a
tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale
emendamento venga approvato dal Consiglio centrale del RI. L’emendamento entra
in vigore solo dopo tale approvazione.
Articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary
International.
2. Composizione dei club.
-
Ogni club è composto dai
suoi soci attivi, persone adulte rispettabili con buona reputazione
professionale, che:
-
siano titolari, soci,
amministratori o funzionari di un’impresa, o che esercitino un’attività
o una professione stimata
ovvero
-
ricoprano un’importante
posizione in un’impresa o professione rispettabile e riconosciuta, con
funzioni direttive e autorità decisionale
ovvero
-
siano pensionati dopo aver
esercitato una delle professioni indicate nei due punti precedenti.
e
che siano
domiciliate o lavorino nella località del club o nelle sue vicinanze. Un
socio attivo che si trasferisca al di fuori della località del club, può
mantenerne l’associazione dietro delibera del consiglio direttivo, purché
continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
-
Ciascun
club deve essere equilibrato, e nessuna professione o attività può essere
rappresentata in maniera predominante. Il club non può ammettere un nuovo
socio attivo in una categoria professionale che sia già rappresentata da
cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual
caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il
numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club.
Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci
pensionati. La categoria di appartenenza di un socio in trasferimento non
costruisce impedimento all’ammissione a socio attivo, anche se tale
ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Se un socio
cambia categoria, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova
categoria indipendentemente da queste restrizioni.
-
Il
regolamento del RI può prevedere che nei club vengano ammessi soci attivi
ed onorari e stabilire i rispettivi requisiti.
-
Nei
Paesi in cui la parola “club” ha una connotazione negativa, con l’approvazione
del consiglio centrale, i club possono non usarla.

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